23 marzo 2021
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Con il DL "Sostegni" del 22 marzo 2021, sono state prorogate le misure per i cosiddetti lavoratori fragili contenute nell'articolo 26 del DL "Cura Italia". Nello specifico:
- Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità grave (legge 104/1992 art. 3, comma 3) e per i lavoratori con certificazione attestante condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dovute a terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero fino al 30 giugno 2021.
La misura è valida solo laddove la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità di "lavoro agile".
I periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
Per i lavoratori cui è riconosciuta la disabilità grave, i periodi di assenza non influiscono sull'erogazione delle somme per le indennità di accompagnamento. - La misura è valida anche per il periodo dall'1 marzo 2021 al giorno dell'entrata in vigore del DL "Sostegni", in modo da garantirne la continuità.
- I fondi stanziati dalla Legge di Bilancio 2021 per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole che usufruiscono dei benefici dell'art. 26 sono aumentati da 53,9 a 157 milioni di euro. Questo al fine di garantire la continuità del servizio scolastico.