10 novembre 2020
Con il Messaggio N. 4157 del 9 novembre, l'INPS fornisce chiarimenti riguardo il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili.
L'INPS chiarisce che per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo
svolgimento di relative terapie salvavita (certificate mediante riconoscimento di disabilità), l’intero periodo di assenza dal servizio viene equiparato al ricovero ospedaliero, a patto che venga presentato il certificato di malattia. La condizione di rischio, in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, può anche essere attestata delle Autorità sanitarie locali.
L’equiparazione al ricovero ospedaliero permette il
riconoscimento della prestazione economica e della contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo previsto dalla legge, a seconda della specifica qualifica e del settore lavorativo di appartenenza.
Il termine della tutela, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020, è stato successivamente prorogato al 31 luglio 2020, e poi fino al 15 ottobre 2020 (con il decreto-legge n. 18/2020). Al momento, la tutela risulta quindi riconosciuta ai lavoratori fragili per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020.
Per accedere alla tutela, il lavoratore deve presentare la certificazione di malattia dove viene indicato il periodo di prognosi e la condizione di fragilità, insieme agli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dalle Autorità sanitarie locali.