3 gennaio 2022
Di seguito le misure e gli stanziamenti previsti dalla Legge di bilancio 2022 in favore delle persone con disabilità:
Riorganizzazione degli Ambiti Sociali Territoriali (ATS) e dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)
I LEPS sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che sono assicurati con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. I LEPS sono organizzati e realizzati al livello territoriale dagli Ambiti Sociali Territoriali (ATS) per queste aree:
- assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari, rivolta a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana (interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria);
- soluzioni abitative, anche attraverso nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, adattamenti dell’abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche (compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza);
- servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie;
- servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie;
Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono l’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso, (PUA), che hanno la sede operativa presso le "Case della comunità".
Il personale in servizio presso i PUA assicura la funzionalità delle Unità di valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell’individuo, anche con l'obiettivo di garantire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e comfort, e quindi riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie.
L’UVM, insieme alla persona in condizioni di non autosufficienza e alla sua famiglia o all’amministratore di sostegno, Procede alla definizione del Progetto di assistenza individuale integrata (PAI), dove vengono indicati gli interventi sulla base del bisogno del singolo. Il PAI riporta anche le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell’attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona. La programmazione degli interventi e la presa in carico utilizza anche informazioni provenienti dall'INPS.
Possono essere erogati anche contributi economici, diversi dall’indennità di accompagnamento, per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza. Gli importi erogati sono utilizzabili esclusivamente per il pagamento del lavoro di cura svolto dagli operatori, o per l’acquisto di servizi nel settore dell’assistenza sociale non residenziale.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) definirà gli strumenti e modelli di supporto relativi agli interventi di sostegno e alle attività e ai programmi di formazione professionale del personale e ai progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.
Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze e nei limiti delle risorse disponibili, saranno definiti i LEPS negli altri ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza (che andranno a integrare i servizi pre esistenti).
Al finanziamento dei LEPS concorrono le risorse nazionali già destinate per le stesse finalità e le risorse dei fondi europei e del PNRR destinate a tali scopi.
Fondi destinati alle persone con disabilità
Il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022, a 200 milioni di euro per l’anno 2023, a 250 milioni di euro per l’anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.
Viene istituito un Fondo per l’accessibilità turistica delle persone con disabilità, con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo dell’offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l’inclusione sociale e la diversificazione dell’offerta turistica. Dotazione del Fondo pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Il Fondo per la disabilità e non autosufficienza ha una nuova denominazione: "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità". Il Fondo servirà a dare attuazione agli interventi legislativi che riordineranno le politiche di sostegno alla disabilità. Il Fondo è incrementato di 50 milioni di euro annui a partire dal 2022 fino al 2026.
Viene istituito il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro annui dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi per gli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado. Il fondo è ripartito fra gli enti territoriali (70 percento) e comuni (30 percento).
Il Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico, finalizzato a favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo, è incrementato di 50 milioni di euro per il 2022 e il 2023.
Il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità viene finanziato per 50 milioni di euro per il 2022 e 2023. Inoltre vengono inseriti, tra gli ambiti di intervento le iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.
IRES e IRAP per le Federazioni Sportive Nazionali
Per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli utili allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.
Trasporto studenti disabili destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario della Regione siciliana e della regione Sardegna
Il Fondo è incrementato a 30 milioni di euro per l’anno 2022, a 50 milioni di euro per l’anno 2023, a 80 milioni di euro per l’anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027.